Supporto legale

Contenzioso penale e legge 44/99

L’usura è un reato patrimoniale previsto dall’art. 644 c.p., oltre a essere un illecito civile. La Legge 108/96 ha stabilito un limite ai tassi di interesse per ciascuna categoria di operazione bancaria. Tuttavia, per configurare il reato, è necessario anche un elemento soggettivo: la consapevolezza di chi ha applicato condizioni usurarie.

richiedi una consulenza

Aggravanti previste per i soggetti professionali

Di cosa si tratta?

L’articolo appena richiamato prevede inoltre specifiche aggravanti nel caso in cui, a commettere tale illecito siano stati soggetti che abbiano agito “nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare”, “in danno di chi si trova in stato di bisogno” ed “in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale”. E’ pertanto possibile valutare di volta in volta se vi sono i presupposti per anche denunciare penalmente i rappresentanti dell’istituto di credito per il reato appena ricordato, o anche per altre fattispecie che dovessero incorrere, ad esempio presenza di documenti falsificati, richieste estorsive.
art. 20 Legge 44/99

Sospensione dei termini:

art. 20 Legge 44/99

Lo Studio Bortoletto & Partners vanta di aver ottenuto negli anni molti provvedimenti di sospensione dei termini ai sensi dell’art. 20 della Legge 44/99 su svariate Procure della Repubblica. Questa Legge prevedere la possibilità per i soggetti esercenti l’attività imprenditoriale che abbiano denunciato fatti di usura e/o estorsione, e che abbiano richiesto l’accesso ai fondi previsti dalla legge 108/96 e dalla legge 44/99, di richiedere al Pubblico Ministero competente il rilascio di un provvedimento con diversi benefici.
i principali vantaggi

Benefici per gli imprenditori:

i principali vantaggi

  • La Sospensione per anni 2 delle procedure esecutive pendenti;
  • La Proroga di anni 2 dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
  • La Proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;
  • La Sospensione per anni 2 dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
  • La Sospensione per anni 2 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
In sintesi, l’imprenditore/società che, ad esempio, stia subendo una procedura esecutiva può chiedere, qualora venisse riscontrata usura a seguito di analisi secondo quanto sopra indicato, il rilascio di un provvedimento che sospenda per 2 anni la procedura in essere.

Ti informiamo

No posts found