Anche in questa Sentenza, come spesso ribadiamo anche noi, è competenza del Giudice ordinario e non solo quella delle sezioni specializzate dei Tribunali.
Da condividere ulteriormente che l’eccezione di nullità va fatta ed opposta da chiunque, a prescindere comunque dalla sua veste giuridica assunta in giudizio (consumatore, piccolo commerciante, artigiano, imprenditore).
Conferma quindi che i provvedimenti della Corte di Cassazione (n° 29810/17; n° 13846/19; e Sez. Unite n° 2207/05) hanno dichiarato nulla la fideiussione omnibus in quanto attuativa della intesa restrittiva della concorrenza (tale intesa era stata acclarata nel noto schema ABI).
IMPORTANTE: Si conferma che tale nullità sia da ritenere TOTALE, atteso il carattere ESSENZIALE delle clausole illecite, le n° 2, 6, 8 dello schema ABI VIETATO, carattere che, ai sensi dell’art. 1419 primo comma, cod. civile, CONDUCE INESORABILMENTE ALLA NULLITÀ INTEGRALE DEL PATTO FIDEJUSSORIO.