Il Tribunale di Salerno torna ad esprimersi sulla questione delle fideiussioni nulle in quanto conformi allo schema contrattuale diramato nel 2003 dall'Abi (associazione bancaria italiana) che è stato ritenuto contrario alla normativa sulla libera concorrenza (l. 287/1990) dapprima da Banca d'Italia e l'autorità antitrust, e poi dalla Corte di Cassazione con sentenza 29810/2017, sentenza che fu apripista per queste contestazioni.
La corte campana non solo conferma tale nullità, ma ben argomenta come tutto il contratto fideiussorio debba essere considerato nullo, e non solo le singole clausole, considerata la gravità delle violazioni della banca, che vanno contro a quei superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzione (art. 2 Cost.), che permeano tutto l’impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1337 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.).
Per questi motivi è giusto che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni; in altri termini, nell’ottica di assicurare alla nullità la sua funzione “sanzionatoria”, è necessario assicurare in questo caso alla più grave forma di patologia del contratto la sua massima manifestazione, ossia la nullità.