Negli anni abbiamo visto veramente di tutto, e quindi non siamo rimasti sorpresi quando abbiamo letto che una società di recupero crediti non risultava essere iscritta nell'apposito albo previsto dal Testo Unico Bancario all'art. 106, condizione sine qua non per poter procedere esecutivamente nei confronti di un soggetto (pignoramento, asta della casa/immobile) e ancora prima per poter chiedere il pagamento di un credito bancario, così come ben indicato e ricordato nella recente sentenza del Tribunale di Livorno del 18 dicembre 2023.
Prima di pagare un presunto debito bisogna certo verificare che questo sia dovuto (perizia econometrica), ma anche che il soggetto che richiedere il pagamento sia legittimato a farlo!
Spesso nelle vendite in blocco di crediti qualche "errore" viene commesso e qualche documento viene smarrito, e sollevando questo è possibile contestare, anche in modo dirompente, il credito vantato.
Controllare, controllare e ancora controllare l'operato di banche e società di recupero crediti!