La sentenza in questione ci indica un principio molto interessante, ossia che l’intermediario/banca è tenuto ad informare il cliente non solo sulle caratteristiche dello strumento finanziario, ma anche dei concreti scenari probabilistici, noti o conoscibili dalla banca all’epoca della stipula, così da consentire al cliente di valutare consapevolmente la scelta di investimento. Tale principio ovviamente non si ferma soltanto ai prodotti derivati, ma si estende anche a tutta quella che è l’informativa pre-contrattuale e la relativa responsabilità. Gli istituti di credito devono spiegare chiaramente al cliente le condizioni, le peculiarità e soprattutto i rischi delle singole operazioni, mantenendo un atteggiamento trasparente alla luce di quei principi di buona fede e correttezza alla base del nostro sistema giuridico.
Nel caso di specie, il contratto derivato era stato “confezionato” in maniera tale che l’utente bancario avrebbe sicuramente subito perdite, e al contrario la banca ne avrebbe guadagnato visto lo sbilanciamento tra istituto di credito e cliente.