La recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) nel caso “Lexitor” (C-383/18) ha stabilito come “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, sia fissi (up front) che legati alla durata del finanziamento (recurring).
I costi up front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito.
I costi recurring (come ad esempio le polizze vita) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili -in misura maggiore o minore- a seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto.
La Corte Europea va oltre a questa distinzione, che aveva creato non pochi problemi giurisprudenziali, e statuisce come tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Quindi, se aveste estinto un finanziamento di questo tipo (credito ai consumatori), oltre che valutare l'eventuale usurarietà e la correttezza della clausola dell'estinzione anticipata e di tutte le altre condizioni, ora potete richiedere indietro anche parte dei costi sostenuti!
Il nostro Studio e i nostri Tecnici sono a disposizione per valutare caso per caso la rimborsabilità dei finanziamenti.