Ricorderete la mia visita al Viminale/Ministero degli Interni dello scorso anno, a seguito della quale l’art. 20 della Legge 44/99 che prevedeva un periodo di sospensione di 300 giorni delle procedure esecutive (pignoramenti, aste) per chi fosse vittima di usura ed estorsione, è stato modificato aumentando il periodo a 2 anni. Questo ha portato non solo la possibilità a chi oggi lo richiede, di ottenere eventualmente 2 anni di ossigeno, ma anche chi l’ha ottenuto prima della modifica legislativa può convertire il periodo da 300 giorni a 2 anni! Vi allego un bell’esempio che spiega alla perfezione quanto sopracitato.
Buona lettura!